Con la Legge 232/2016, pubblicata sulla G.U. n. 297/2016 (cd. “legge di Stabilità 2017”), sono state prorogate le agevolazioni fiscali previste per gli interventi di efficientamento energetico relativi agli immobili e, in alcuni casi, sono state introdotte – sempre in ambito energetico – alcune vere e proprie nuove detrazioni.
Va innanzitutto segnalato che, in linea generale, l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico operati sugli immobili è stata prorogata, sempre nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), L. n.232/2016).
Al riguardo, va evidenziato che ciò che rileva ai fini dell’agevolazione in questione non è la data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono; infatti, per le persone fisiche, i liberi professionisti e gli enti non commerciali occorrerà fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle fatture (criterio di cassa) mentre, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, rileverà la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dal momento di pagamento delle fatture (criterio di competenza).
La vera novità del 2017 in campo di agevolazioni fiscali e risparmio energetico consiste nell’introduzione di incentivi più consistenti per la riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini: vengono infatti previsti dei recuperi di imposta in misura superiore alla misura standard del 65% e, inoltre, viene introdotta la possibilità, per ciascun condomino, di cedere il proprio bonus ai fornitori che hanno realizzato i lavori.
La sussistenza delle condizioni per l’applicazione della detrazione “potenziata” al 70%/75% dovrà essere asseverata da professionisti abilitati, mediante il rilascio dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre, l’ENEA effettuerà controlli, anche a campione, sulle predette dichiarazioni e la eventuale mancata veridicità dell’attestazione comporterà la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.